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SCUOLA CONFESSIONALE PRIVATA O SCUOLA PUBBLICA?

 

Si ritorna sui banchi di scuola e una delle questioni più dibattute è senz’altro il tipo di istruzione – confessionale o non – da dare ai propri figli. A dirlo è la Cassazione: se c’è contrasto tra i genitori separati va privilegiata la “continuità educativa” del minore.

Oggi ci occuperemo di un caso arrivato dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nell’aprile del 2018 il Tribunale di Genova dichiarava la separazione dei coniugi, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori. Successivamente tra i genitori insorgeva un contrasto circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico, iniziato in un istituto privato.

Nel caso di specie il padre ricorreva presso il Tribunale genovese per chiedere di essere autorizzato a iscrivere autonomamente i figli presso una scuola pubblica, optando quindi per un’educazione laica e pluralista. La madre intendeva invece far continuare i figli presso la scuola già frequentata.  Con decreto depositato il 29 agosto 2018 il Giudice di prima istanza rigettava il ricorso del padre, il quale proponeva reclamo presso la Corte d’Appello di Genova che confermava la decisione del Tribunale sostenendo la necessità di garantire ai minori la continuità scolastica.

La Corte di Cassazione investita della questione confermava nel merito la decisione della Corte d’Appello. È importante, tuttavia, dar conto di alcune precisazioni apportate dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte.  La scelta così compiuta: "non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica, dipende, invece, dall'acuito bisogno dei minori di avere una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa".

La Corte avverte l’esigenza di non introdurre ulteriori fratture e discontinuità, facilmente ipotizzabili con la frequenza di una nuova scuola e del nuovo ambiente. Ricordiamo a tal proposito che, in materia minorile criterio guida è senza dubbio “il superiore interesse del minore”. Nel caso in esame, la pregressa frequentazione di una scuola cattolica, può anche comportare il sacrificio, provvisorio, di una educazione laica e pluralista, se la "continuità scolastica" risulta l'elemento da privilegiare in un momento di "disorientamento", dovuto alla precedente rottura della coppia.

Gli Ermellini affrontando una questione per certi aspetti simile (Cass., 30 agosto 2019, n. 21916) hanno statuito che: “Il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo”.

La Corte conclude facendo salva la possibilità di procedere in futuro a una nuova e concreta valutazione e privilegia nel contrasto tra ex coniugi il criterio basato sulla concretezza (ovverosia l’interesse del minore), evitando possibili contrasti ideologici.

Avvocato Raffaella Alcaro

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