GENITORI NO E PRO VAX: CHE RUOLO HA IL MINORE?
L’argomento vaccini è forse uno delle tematiche più spinose e delicate del momento.
Accade spesso che all’interno di un nucleo familiare i due coniugi non siano d’accordo sulla somministrazione del vaccino in capo al minore e questo certamente non deve sorprenderci ma qual è il ruolo di quest’ultimo?
Oggi trattiamo di un caso che ha coinvolto di recente il Tribunale bolognese. La madre si dichiarava contraria alla somministrazione del vaccino anti Sars-cov2 per due motivi: la ritenuta inefficacia e anzi pericolosità della somministrazione dei prodotti vaccinali e la ritenuta assenza di effettivo rischio infettivo per i ragazzi dell'età del figlio sedicenne.
Di converso il padre risultava essere favorevole alla somministrazione della dose di vaccino. In un panorama di incertezza e preoccupazione come quello appena delineato, di particolare importanza appaiono le parole del Giudice investito della questione: “è imprescindibile valorizzare la volontà del minore stesso che se maturo, ponderato e riflessivo nella scelta deve ritenersi pienamente capace di manifestare opinioni in merito al proprio benessere”.
Il Tribunale di Bologna ha deciso di valorizzare senza dubbio la volontà del minore, ritenuto sufficientemente maturo per prendere una decisione. "Io penso che il vaccino sia per me una grande fonte di sicurezza, sia per me che per gli altri" – ha precisato il minore davanti al giudice - "Mia madre è decisamente contraria al vaccino, perché teme che sia per me pericoloso. Io capisco il suo ragionamento e le sue paure, ma credo che per me non farmi vaccinare non sia la cosa giusta".
Queste parole per il giudice sono indice di maturità, serenità, e assenze di incertezze nel manifestare la volontà di ricevere il vaccino anti Covid 19. Per il Giudice il rifiuto opposto dalla madre appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dal figlio, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, la mancanza di copertura vaccinale infatti lo espone a un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerlo a limitazioni alla vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale.
Rimanendo sempre nel contesto emiliano, solamente in data 11 ottobre 2021 il Tribunale di Parma si pronunciava sulla stessa tematica e nel rispetto dell’art. 316 del Codice Civile ( Responsabilità genitoriale) attribuiva il potere di scelta al genitore che reputava più idoneo a tutelare il fanciullo; nel caso di specie il Tribunale di Parma riconosceva espressamente nel padre la figura più adeguata ad assicurare il migliore interesse della prole, pertanto, gli attribuiva il potere di decidere autonomamente sul punto, senza il consenso della madre, il Collegio giudicante respingeva le pretese della signora, in quanto basate su convinzioni personali , più precisamente sull'ideologia no vax, non confortate dai risultati medico-scientifici nazionali e internazionali.