DIVORZIO: PER L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E' NECESSARIA UNA VALUTAZIONE RIGOROSA
A dirlo è la Cassazione con l’ordinanza 1645 del 19 gennaio 2022, la Suprema Corte ha cassato una pronuncia della Corte d’appello di Napoli osservando come questa non abbia applicato correttamente questo principio.
Facciamo un passo indietro! La Corte d’Appello di Napoli nel pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermando l’orientamento del Giudice di primo grado, affidava in via esclusiva alla madre, la piccola nata dal precedente matrimonio tra i due ex coniugi.
Il padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli articoli 337ter 337quater Codice Civile (rispettivamente: provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) e dell'articolo 8 CEDU, (diritto al rispetto della vita privata e famigliare) per avere il Giudice d'Appello disposto l'affido esclusivo della minore alla madre senza adeguata motivazione, non avendo la Corte di merito, motivato in ordine alla capacità genitoriale della madre, quale affidataria in via esclusiva.
La Corte di legittimità ritiene fondato il motivo di doglianza e nel pronunciarsi enuncia un principio dirompente: “nel caso di genitori divisi, il giudice, per decidere un affidamento esclusivo del figlio minore a un solo genitore, deve fondare il suo provvedimento su una puntuale motivazione, destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, e in positivo, dell’idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo e, dall’altro, in negativo, dell’inidoneità ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”.
Secondo i Giudici della Cassazione in secondo grado vi è stata un’erronea interpretazione degli artt. 337ter e 337quater del Codice Civile là dove vi è stata ritenuta la madre come “unica figura educativa di riferimento” senza però motivare sulla sua idoneità ai compiti educativi e di cura della figlia. A questo punto è bene ricordare che, l’affidamento esclusivo rappresenta una deroga al regime ordinario dell’affidamento condiviso, quest’ultimo infatti, rappresenta e rispetta in pieno il principio della bigenitorialità e non può certamente essere derogato se non dopo una rigorosa motivazione che scandisca in positivo e in negativo le complessive competenze genitoriali.