CONTRATTO DI CONVIVENZA
Oggi torniamo a parlare di diritto di famiglia, avete sentito parlare del contratto di convivenza?
Senza essere molto prolissi, cercheremo di tracciare i tratti distintivi di questo istituto di recente introduzione, partendo, come è solito fare, dal caso concreto. Nel caso in esame una giovane coppia presa dal turbinio dell’amore decideva di andare a convivere e comprava casa.
L’idea della coppia era di fare intestare il mutuo ad uno solo dei due il quale avrebbe poi rogitato per la proprietà al 100% dell’immobile.
La convivente partecipava all’acquisto di quest’ultimo mediante la corresponsione mensile di una somma di denaro a vario titolo.
Finché siamo nella fase fisiologica del rapporto nulla quaestio ma in un’eventuale fase patologica del rapporto come si tutela la parte che non figura nel mutuo ma che tuttavia partecipa all’esborso monetario mensilmente?
Giunge a supporto della coppia il famoso contratto di convivenza, esso è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 2016 mediante la Legge Cirinnà.
Coloro che non siano già uniti in matrimonio (unione civile per coppie dello stesso sesso) e non siano legati da legami di parentela o affinità, siano maggiorenni e con legami affettivi stabili e di assistenza morale e materiale reciproca, possono ricorrere alla stesura di questo patto per la tutela degli interessi patrimoniali della coppia.
Bisogna recarsi da un avvocato (eventualmente notaio) stilare il contratto e provvedere successivamente all’iscrizione (pubblicità) presso il comune di residenza dei coniugi.
Cosa posso regolare con il patto? Tutte le questioni patrimoniali interni alla coppia, ad esempio stabilire la residenza, stabilire corresponsioni monetarie periodiche per soddisfare le vicissitudini della famiglia e possono decidere eventualmente il regime patrimoniale.
La legge in questione dà la possibilità di optare per la comunione legale dei beni o in assenza di una scelta esplicita in tal senso, la comunione ordinaria, non parla invece di separazione dei beni e di fondo patrimoniale, desumiamo quindi, che questi ultimi strumenti possano essere utilizzati solo dalle unioni civili e dai coniugi uniti in matrimonio.
Tornando alla nostra coppia, i partner avranno la possibilità di stipulare il suddetto contratto formalizzando chiaramente la scelta della comunione legale dei beni, ricordando che, con quest’ultima: i beni acquistati durante il matrimonio,(stabile convivenza o unione civile) da soli o in coppia, fanno sempre parte in automatico della comunione dei beni, anche se utilizzati per bisogni diversi rispetto a quelli riguardanti la famiglia e siano stati pagati esclusivamente o prevalentemente da uno dei due coniugi salvo casi tassativamente indicati dalla legge.